Codice Crisi d'Impresa

Modifiche all'articolo 2486

(terza parte)

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Questo è il quarto abstract per commentare, in pillole, le modifiche introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa al Titolo V e VI del Codice Civile.

Qui potete trovare la prima parte del mio commento all'art. 2486 c.c. e qui la seconda parte del commento.

Codice della Crisi d'Impresa – art. 2486 c.c. (terza parte)

Ora la novella dell'art. 2486 c.c. introduce una vera e propria presunzione legale del danno «... pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento ...».

Inoltre la novella accredita il criterio del c.d. deficit fallimentare: «Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura ...».

A mio sommesso avviso, tale ultima modifica è troppo tranchant e mal scritta: non si capisce quali siano le «altre ragioni» impeditive della ricostruzione dei netti patrimoniali.

Il secondo comma in questione non prevede, neppure, una possibile quantificazione alternativa come, invece, indicato al primo comma dell'articolo ove almeno è «salva la prova di un diverso ammontare».

La differenza tra attivo e passivo fallimentare è una differenza che attiene a due grandezze che non sono collegabili automaticamente alla condotta illecita degli amministratori, potendo lo stato passivo ricomprendere posizioni debitorie anteriori al verificarsi dello stato di scioglimento ed essendo l'attivo fallimentare frutto anche della condotta (recuperatoria/liquidatoria) del curatore (così Trib. Milano, 23 settembre 2015, n.10652).

Il legislatore, nel pur giusto intento sanzionatorio volto al rispetto dell'art. 2214 e ss. c.c., avrebbe potuto prevedere l'applicazione del criterio del deficit fallimentare ove l'impossibilità di determinare i netti patrimoniali derivasse soltanto dalla mancata tenuta delle scritture contabili.

Invece ha previsto come cause impeditive anche le mere irregolarità o altri motivi (Ndr quali ?).

Il timore è che tali circostanze possano essere una “facile soluzione” per affermare l'impossibilità di determinare i netti patrimoniali, finendo così per penalizzare in modo eccessivo gli amministratori (anche in tema dell'onere della prova contraria).

Anche qui segnalo che le modifiche all'art. 2486 c.c. entreranno in vigore (secondo quanto disposto dall'art. 389) già il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.


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