Articolo 2477 c.c.

Organo di controllo o revisore legale dei conti

Cerco di fare chiarezza sulla nomina di cui all'art. 2477 Codice Civile recentemente novellato dal Codice della Crisi d'Impresa. 

In un altro articolo avevo trattato dell'obbligatorietà e dei tempi di adeguamento dello statuto sociale. Questo abstract è focalizzato sulla scelta dell'organo di controllo o del revisore dei conti. 

Il dato normativo è il seguente (in enfasi le parti oggetto del commento):

Art. 2477 codice civile

“[I]. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. 

[II] La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

[...]

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

[...]

[IV] Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Al verificarsi dell'obbligo di cui al terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è realmente alternativa (la “o” disgiuntiva non lascia spazio a dubbi) e la ratio della novella deve essere improntata all'autonomia ed a criteri di flessibilità propri di una SRL.

Tuttavia i compiti dell'organo di controllo e del revisore non sono biunivoci.

Cerco di spiegarmi meglio. 

L'ipotesi – per comodità espositiva – è quella di una SRL che abbia superato i limiti dimensionali e il cui statuto nulla dice in merito all'organo di controllo e/o revisore e fa un generico rinvio alla legge.

Per tali SRL l'adeguamento dello statuto è obbligatorio a partire dal 16 dicembre 2018.

In tale caso, l'assemblea dei soci deve nominare alternativamente l'organo di controllo monocratico (o collegiale ma su tale scelta ho qualche riserva poichè in contrasto con il comma 1 dell'art. 2477 c.c.) oppure un revisore.

Se la SRL optasse per l'organo di controllo, allo stesso deve essere affidato anche il compito della revisione dei conti poiché, diversamente, sarebbe necessario nominare anche il revisore come depone sia il primo comma dell'art. 2477 c.c. sia la Direttiva UE 2013/34/UE sia, infine, il richiamo all'art. 2409-bis c.c.

Tuttavia il richiamo operato all'art. 2409-bis c.c. deve essere inteso nel senso che la natura alternativa dei “soggetti” non impone alla SRL la nomina distinta di due organi (ove naturalmente non si versi in un'ipotesi di cui agli articoli 16 e 19-bis D.Lgs 39/2010).

In altri termini la società può (anzi deve) affidare all'organo di controllo (ove opti per tale scelta) anche la funzione di revisione, pena la nomina anche del revisore ma tale funzione ben può essere svolta dall'organo di controllo quando la società, legittimamente, decide di nominare solo quest'ultimo (in tal senso massima n.19 Comitato Notarile Campania).

In modo speculare, qualora detta SRL scelga la nomina del solo revisore, allo stesso non potrebbe mai essere assegnato anche il compito di controllo della gestione.

Ciò contrasta con l'art. 10, comma 1, D.Lgs 39/2010: “Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale” (in tal senso massima n.19 Comitato Notarile Campania, massima I.D.13. Comitato Notai Triveneto contra massima n.124 Consiglio Notarile Milano).

Tale scelta, a mio avviso, non è scalfita dal richiamo all'articolo all'art. 2409-bis c.c. sicché la norma non impone anche la nomina dell'organo di controllo poiché – come detto - il dato normativo stabilisce (forse in modo criticabile) una reale alternativa nella scelta.

Quindi la SRL ben potrà nominare solo il revisore dei conti, lasciando il controllo di gestione ai soci (n.d.r. dotati di incisivi poteri di controllo).

(fonti: Massima n.19 Comitato Notai Campania, Massima I.D.13. Comitato Notai Triveneto , documento Assirevi n.172R).


© Avv. Luca Campana | SLC - Studio Legale Campana